Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 01Articolo 2
Versione
24 maggio 1974
Art. 1. (Soggetti del diritto)

I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, hanno diritto al trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, secondo le norme del presente testo unico.
Sono dipendenti statali, agli effetti del presente testo unico, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonche' i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali e i militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia.
Ove non sia diversamente previsto, le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente