Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 11Articolo 13
Versione
24 maggio 1974
Art. 12. (Servizi resi ad enti diversi)

I servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative, di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, sono computati a domanda dell'interessato.
L'amministrazione, l'ente o l'istituto presso il quale il dipendente ha prestato servizio o e' stato iscritto ai fini di quiescenza corrispondera' allo Stato l'importo dei contributi versati, compresi quelli a carico dell'interessato, in relazione al periodo ammesso al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale; nulla e' dovuto dal dipendente.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i servizi ricongiungibili con quelli statali secondo le norme contenute nel successivo titolo VII.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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