Articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 31Articolo 33
Versione
24 maggio 1974
Art. 32. (Studi superiori richiesti agli ufficiali)

Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi.
Si computano altresi' gli anni corrispondenti al corso di studi universitari, di durata inferiore al corso di laurea, richiesti come condizione necessaria per la nomina in servizio permanente effettivo o per l'ammissione ai corsi normali delle accademie militari per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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