Articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 29Articolo 31
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24 maggio 1974
Art. 30. (Servizio ferroviario)

Nel caso in cui il dipendente statale, con trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, abbia precedentemente prestato servizio in qualita' di agente di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, detto servizio si computa secondo le norme relative al trattamento di quiescenza del personale ferroviario.
L'onere del trattamento liquidato e' a totale carico dello Stato.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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