Articolo 84 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 83Articolo 85
Versione
24 maggio 1974
Art. 84. (Fratelli e sorelle)

In mancanza degli aventi causa indicati negli articoli precedenti del presente titolo ovvero se essi non hanno diritto alla pensione di riversibilita', questa spetta ai fratelli e alle sorelle, anche naturali, del dipendente statale di cui al primo comma dell'art. 81 o del pensionato, purche' siano minorenni ovvero inabili a proficuo lavoro o in eta' superiore a sessanta anni, nonche' conviventi a carico del dante causa e nullatenenti.
Si applica l'art. 82, comma terzo.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente