Articolo 192 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 191Articolo 193
Versione
24 maggio 1974
Art. 192. (Domanda di liquidazione)

Nei casi in cui per la liquidazione del trattamento di quiescenza e' prevista la domanda dell'interessato, questa puo' essere spedita a mezzo di lettera raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata all'ufficio postale, che e' tenuto ad apporre il timbro a data sulla domanda stessa.
In caso di presentazione della domanda ad ufficio non competente dell'amministrazione alla quale il dipendente appartiene o apparteneva, l'ufficio medesimo la trasmette a quello che deve provvedere, dandone comunicazione all'interessato; ai fini della decorrenza dei termini, si tiene conto della data di presentazione della domanda al primo ufficio.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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