Articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 47Articolo 49
Versione
24 maggio 1974
Art. 48. (Dipendenti civili affetti da tubercolosi)

Il dipendente civile, titolare di pensione di guerra per infermita' tubercolare, che cessa dal servizio a causa di detta infermita', dichiarata contagiosa, ha diritto alla pensione normale se ha maturato un'anzianita' di almeno sette anni risultante dalla somma del servizio effettivo e degli aumenti per campagne di guerra.
Al dipendente che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente spetta un aumento del servizio prestato, sino al massimo di cinque anni e non oltre il raggiungimento di venti anni di servizio effettivo. Ai fini del raggiungimento di tale limite, non si tiene conto degli eventuali periodi di studio e degli altri periodi previsti dall'art. 13, riscattati dall'interessato.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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