Art. 169. (Ammissibilita' della domanda)
La domanda di trattamento privilegiato non e' ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere accertamento della dipendenza delle infermita' o delle lesioni contratte.
Il termine e' elevato a dieci anni qualora l'invalidita' sia derivata da parkinsonismo. (6) ((42)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale con sentenza 7-14 dicembre 1979 n. 149(in G.U. 1a s.s. 19/12/1979, n. 345)ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 9, primo comma, del d.lgt. 1 maggio 1916, n. 497 e dell'art. 169 del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 , - in relazione al disposto degli artt. 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e 99 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 -, in quanto non consentono, nei confronti dei minori e dei dementi, la sospensione del termine per l'accertamento della dipendenza delle infermita' o lesioni da causa di servizio, "finche' duri la (loro) incapacita' di agire"". --------------- AGGIORNAMENTO (42)
La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio - 1 agosto 2008, n.323 (in G.U. 1a s.s. 06/08/2008, n. 33) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), "nella parte in cui non prevede che, allorche' la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermita' o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilita' della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa".
La domanda di trattamento privilegiato non e' ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere accertamento della dipendenza delle infermita' o delle lesioni contratte.
Il termine e' elevato a dieci anni qualora l'invalidita' sia derivata da parkinsonismo. (6) ((42)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale con sentenza 7-14 dicembre 1979 n. 149(in G.U. 1a s.s. 19/12/1979, n. 345)ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 9, primo comma, del d.lgt. 1 maggio 1916, n. 497 e dell'art. 169 del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 , - in relazione al disposto degli artt. 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e 99 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 -, in quanto non consentono, nei confronti dei minori e dei dementi, la sospensione del termine per l'accertamento della dipendenza delle infermita' o lesioni da causa di servizio, "finche' duri la (loro) incapacita' di agire"". --------------- AGGIORNAMENTO (42)
La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio - 1 agosto 2008, n.323 (in G.U. 1a s.s. 06/08/2008, n. 33) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), "nella parte in cui non prevede che, allorche' la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermita' o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilita' della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa".