Articolo 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 65Articolo 67
Versione
24 maggio 1974
Art. 66. (Misura della pensione privilegiata degli operai)

La pensione privilegiata spettante all'operaio e' pari a quella normale calcolata in base al servizio utile aumentato di dieci anni; in ogni caso la pensione privilegiata non puo' essere inferiore al 44 per cento ne' superiore all'80 per cento della base pensionabile.
Qualora il fatto di servizio costituisca titolo per il trattamento previsto dalle norme di legge in materia di infortuni sul lavoro, e' data facolta' all'interessato di optare per l'indennita' di infortunio cumulata col trattamento normale di quiescenza eventualmente spettante oppure per la pensione privilegiata con esclusione del diritto al trattamento infortunistico.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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