Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 7Articolo 9
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24 maggio 1974
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Versione
9 ottobre 2010
Art. 8. (Computo)

Tutti i servizi prestati in qualita' di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza, salve le disposizioni contenute nel capo successivo.
Il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Non si tiene conto del tempo trascorso:
a) dal personale civile, eccettuati gli operai, in aspettativa per motivi di famiglia ((...))
b) dal personale civile durante la sospensione dalla qualifica o in posizione corrispondente che comporti la privazione dello stipendio o della paga;
c) durante la detenzione per condanna penale.
((COMA ABROGATO DAL D. LGS, 15 MARZO 2010, N. 66))
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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