Articolo 132 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 131Articolo 133
Versione
24 maggio 1974
Art. 132. (Effetti del precedente servizio in caso di cumulo)

Nei casi di cumulo di un trattamento di quiescenza con un trattamento di attivita', il precedente servizio che ha dato diritto alla pensione o all'assegno in godimento non si computa ai fini economici e di carriera nel nuovo rapporto ne' ai fini dell'ulteriore trattamento di quiescenza di cui al secondo comma dell'art. 130; resta altresi' esclusa l'applicazione di norme che consentano maggiorazioni a qualsiasi titolo dell'anzianita' di servizio valutabile ai fini di pensione, che siano gia' state considerate nella liquidazione della precedente pensione od assegno.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente