ARTICOLO 25
Registrazione dell'accordo
Il presente accordo e le sue eventuali modifiche sono registrati presso l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale e il segretariato delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, dopo l'entrata in vigore. L'altra parte viene informata della registrazione non appena essa e' stata confermata dai segretariati dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale e delle Nazioni Unite.