Articolo 25 - Accordo della Legge 1 febbraio 2012, n. 6
Articolo 24Articolo 26
Versione
17 febbraio 2012

ARTICOLO 25

Registrazione dell'accordo

Il presente accordo e le sue eventuali modifiche sono registrati presso l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale e il segretariato delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, dopo l'entrata in vigore. L'altra parte viene informata della registrazione non appena essa e' stata confermata dai segretariati dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale e delle Nazioni Unite.
Entrata in vigore il 17 febbraio 2012