Articolo 10 - Accordo della Legge 1 febbraio 2012, n. 6
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17 febbraio 2012

ARTICOLO 10

Interessi dei consumatori

1. Ciascuna parte riconosce l'importanza di tutelare gli interessi dei consumatori e puo' adottare o puo' chiedere alle compagnie aeree di adottare, su base non discriminatoria, misure ragionevoli e proporzionate in tal senso, tra cui:
a) disposizioni per proteggere i fondi anticipati alle compagnie aeree;
b) iniziative di compensazione in caso di mancato imbarco;
c) rimborsi ai passeggeri;
d) la divulgazione dell'identita' della compagnia aerea che effettivamente gestisce l'aeromobile;
e) la capacita' finanziaria delle proprie compagnie aeree;
f) l'assicurazione responsabilita' civile per i danni fisici subiti dai passeggeri; e
g) misure in materia di accessibilita'.
Le parti si impegnano a consultarsi reciprocamente in sede di comitato misto sulle questioni attinenti agli interessi dei consumatori, comprese le misure che esse prevedono di adottare, al fine di mettere in atto, nella misura del possibile, approcci compatibili.
Entrata in vigore il 17 febbraio 2012
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