Articolo 24 - Accordo della Legge 1 febbraio 2012, n. 6
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17 febbraio 2012

ARTICOLO 24

Cessazione

Una parte puo' in qualsiasi momento dare preavviso scritto, attraverso i canali diplomatici, all'altra parte di aver deciso di denunciare il presente accordo. Detto preavviso deve essere comunicato simultaneamente all'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale e al segretariato delle Nazioni Unite. Il presente accordo scade un (1) anno dopo la data in cui l'altra parte ha ricevuto il preavviso, a meno che quest'ultimo non sia ritirato consensualmente prima dello scadere del periodo in questione. Qualora l'altra parte non comunichi l'avvenuto ricevimento della nota, quest'ultima si considera pervenuta quattordici (14) giorni dopo il ricevimento della stessa da parte dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale e del segretariato delle Nazioni Unite.
Entrata in vigore il 17 febbraio 2012