Articolo 5 - Accordo della Legge 1 febbraio 2012, n. 6
Articolo 4Articolo 6
Versione
17 febbraio 2012

ARTICOLO 5

Applicazione della legislazione

Ciascuna parte e' tenuta a esigere il rispetto:
a) delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano sul proprio territorio l'ingresso, la permanenza o l'uscita di aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o l'esercizio e la navigazione di tali aeromobili da parte delle compagnie aeree in ingresso e uscita da detto territorio e durante la permanenza sullo stesso; e
b) delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano sul proprio territorio l'ingresso, la permanenza o l'uscita di passeggeri, equipaggi o merci, inclusa la posta (quali i regolamenti riguardanti l'ingresso, lo sdoganamento, il transito, la sicurezza dell'aviazione civile, l'immigrazione, i passaporti, le questioni doganali e la quarantena), da parte delle compagnie aeree e da parte o per conto di tali passeggeri, equipaggi o merci, inclusa la posta, in transito, ingresso e uscita da detto territorio e durante la permanenza sullo stesso. Nell'applicazione di tali disposizioni legislative e regolamentari, ciascuna parte, in circostanze analoghe, garantisce alle compagnie aeree un trattamento non meno favorevole rispetto a quello garantito alle proprie compagnie aeree o a qualsiasi altra compagnia aerea che offra analoghi servizi di trasporto aereo internazionale.
Entrata in vigore il 17 febbraio 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente