Articolo 7 - Accordo della Legge 1 febbraio 2012, n. 6
Articolo 6Articolo 8
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17 febbraio 2012

ARTICOLO 7

Protezione dell'aviazione civile

Conformemente ai diritti e obblighi previsti dal diritto internazionale, le parti riaffermano che il loro reciproco obbligo di proteggere la sicurezza dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita forma parte integrante del presente accordo.
Fatti salvi diritti ed obblighi delle parti in virtu' del diritto internazionale, le parti operano, in particolare, in conformita' delle disposizioni della convenzione relativa alle infrazioni e determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili, fatta a Tokyo il 14 settembre 1963, la convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, fatta all'Aia il 16 dicembre 1970, la convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971, il protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 24 febbraio 1988 e la convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del rilevamento, fatta a Montreal il 1° marzo 1991 e con ogni altro accordo multilaterale in materia di protezione dell'aviazione civile vincolante per le parti.
A richiesta, le parti si forniscono reciprocamente tutta l'assistenza necessaria per prevenire gli atti di sequestro illegale di aeromobili civili o altri atti di interferenza illecita contro la sicurezza di tali aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle infrastrutture per la navigazione aerea, nonche' ogni altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile.
Le parti agiscono in conformita' con le norme per la protezione dell'aviazione civile definite dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) e indicate quale allegati alla convenzione sull'aviazione civile internazionale, nella misura in cui tali norme di sicurezza siano applicabili alle parti. Le parti esigono che gli operatori di aeromobili del loro registro, gli operatori di aeromobili che hanno nel loro territorio la sede di attivita' principale o la residenza permanente e gli operatori di aeroporti situati sul loro territorio agiscano nel rispetto delle predette disposizioni sulla protezione dell'aviazione civile.
Conformemente con quanto precede, e a richiesta, ciascuna parte comunica all'altra parte le eventuali differenze tra le proprie disposizioni regolamentari e le prassi e le norme per la protezione dell'aviazione civile di cui agli allegati citati nel presente paragrafo, se tali differenze superano o integrano tali norme e hanno rilevanza per gli operatori dell'altra parte. Ciascuna parte puo' chiedere in qualsiasi momento consultazioni con l'altra parte, da tenersi in tempi ragionevolmente rapidi, per discutere di tali differenze.
Nella piena considerazione e nel rispetto reciproco della sovranita' degli Stati ciascuna parte acconsente a che gli operatori di aeromobili di cui al paragrafo 4 del presente articolo possano essere obbligati al rispetto delle norme per la protezione dell'aviazione civile di cui al detto paragrafo imposte dall'altra parte per l'ingresso e la permanenza sul territorio dell'altra parte e per l'uscita dallo stesso. Le parti provvedono affinche', sui loro rispettivi territori, siano applicate misure efficaci per proteggere gli aeromobili e per effettuare controlli di sicurezza su passeggeri, equipaggi, bagagli, effetti personali, merci, posta e provviste di bordo, prima dell'imbarco o del carico.
Le parti si impegnano a cooperare ai fini del mutuo riconoscimento delle reciproche norme di sicurezza e a collaborare strettamente in materia di misure di controllo della qualita' su una base di reciprocita'. Sulla base di decisioni adottate individualmente dalle parti, e laddove opportuno, le parti si impegnano a creare i presupposti per attuare un sistema di sicurezza unico per i voli tra i territori delle parti al fine di dispensare da un ulteriore controllo i passeggeri, i bagagli e/o le merci in transito. A tal fine le parti adottano disposizioni amministrative che prevedano consultazioni sulle misure esistenti o in progetto in materia di protezione dell'aviazione civile nonche' una cooperazione e una condivisione di informazioni sulle misure attuate dalle parti in materia di controllo della qualita'. Le parti si consultano sui progetti di misure di protezione che abbiano rilevanza per gli operatori stabiliti nel territorio dell'altra parte che ha adottato tali disposizioni amministrative.
Nella misura del possibile ciascuna parte soddisfa le richieste dell'altra parte di adottare, con ragionevolezza, misure speciali di sicurezza per affrontare una minaccia particolare che interessa un volo specifico o una serie specifica di voli.
Le parti si impegnano a cooperare nelle ispezioni di sicurezza da queste effettuate in uno dei loro territori mediante la creazione di appositi meccanismi, comprese disposizioni amministrative, per il reciproco scambio di informazioni sui risultati di dette ispezioni di sicurezza. Le parti si impegnano a dare seguito alle richieste di partecipare, in qualita' di osservatori, alle ispezioni di sicurezza effettuate dall'altra parte.
Quando si verifica un sequestro illegale di aeromobili civili o una minaccia di sequestro o altri atti di interferenza illecita contro la sicurezza di tali aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti o delle infrastrutture per la navigazione aerea, le parti si assistono reciprocamente agevolando le comunicazioni e l'adozione di provvedimenti appropriati finalizzati a porre rapidamente e sicuramente termine a tale incidente o minaccia di incidente.
Se una parte ha ragionevoli motivi per ritenere che l'altra parte abbia disatteso le disposizioni del presente articolo, tale parte, tramite le sue autorita' competenti, puo' richiedere consultazioni. Tali consultazioni sono avviate entro quindici (15) giorni dal ricevimento di una domanda in tal senso. In caso di non raggiungimento di un accordo soddisfacente entro quindici (15) giorni dall'inizio delle consultazioni, la parte che ne ha fatto richiesta puo' intervenire per ritirare, revocare o sospendere le autorizzazioni delle compagnie aeree dell'altra parte o imporre condizioni adeguate per il loro rilascio. In caso di emergenza, o per evitare un'ulteriore inadempienza alle disposizioni del presente articolo, la parte secondo la quale l'altra parte ha disatteso le disposizioni del presente articolo puo' intervenire, in via provvisoria, in qualsiasi momento.
Fatta salva la necessita' di adottare provvedimenti immediati per garantire la protezione dei trasporti, le parti affermano che, nel prendere in considerazione misure di protezione, una parte valuta i loro possibili effetti negativi, a livello operativo ed economico, sulla prestazione dei servizi aerei di cui al presente accordo e, nella misura consentita dalla legge, tiene conto di tali fattori nel determinare le misure necessarie e appropriate per affrontare i citati problemi di sicurezza.
Entrata in vigore il 17 febbraio 2012
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