Articolo 16 - Accordo della Legge 1 febbraio 2012, n. 6
Articolo 15Articolo 17
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17 febbraio 2012

ARTICOLO 16

Proroga della validita' delle designazioni
e autorizzazioni

Qualsiasi compagnia aerea del Canada o di uno Stato membro in possesso di una designazione valida rilasciata dai relativi governi nell'ambito di un accordo sul trasporto aereo con il Canada sostituito dal presente accordo e' considerata come compagnia aerea designata a effettuare servizi aerei.
Qualsiasi compagnia aerea del Canada o di uno Stato membro in possesso di una licenza o autorizzazione rilasciata dalle autorita' aeronautiche di una parte e valida per effettuare servizi aerei alla data di entrata in vigore del presente accordo continua a disporre, in attesa del rilascio di un'eventuale licenza o autorizzazione nuova o modificata ai sensi del presente accordo,di tutte le autorizzazioni previste da tale licenza o autorizzazione e si considera come abilitata a effettuare i servizi aerei di cui al presente accordo.
Il presente articolo non osta a che una compagnia aerea di una parte non menzionata ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo sia designata o autorizzata a effettuare servizi aerei.
Entrata in vigore il 17 febbraio 2012