Articolo 12 - Accordo della Legge 1 febbraio 2012, n. 6
Articolo 11Articolo 13
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17 febbraio 2012

ARTICOLO 12

Oneri per l'utilizzo di aeroporti
e di infrastrutture e servizi per la navigazione aerea

Ciascuna parte garantisce che gli oneri di uso eventualmente imposti dalle proprie autorita' o enti competenti per la riscossione alle compagnie aeree dell'altra parte per l'utilizzo di servizi di controllo del traffico aereo e di navigazione aerea siano adeguati, ragionevoli, commisurati ai costi e non ingiustamente discriminatori.
In ogni caso, ciascun tipo di onere di uso e' applicato alle compagnie aeree dell'altra parte secondo condizioni non meno favorevoli delle condizioni piu' favorevoli applicate a qualunque altra compagnia aerea.
Ciascuna parte garantisce che gli oneri di uso eventualmente imposti dalle autorita' o enti competenti per la riscossione alle compagnie aeree dell'altra parte per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi per la protezione dell'aviazione civile siano adeguati, ragionevoli, non ingiustamente discriminatori e equamente ripartiti tra le varie categorie di utenti. Gli oneri di cui trattasi possono riflettere, ma non eccedere, il costo totale sostenuto dalle competenti autorita' o enti per garantire le adeguate infrastrutture e servizi aeroportuali e di protezione dell'aviazione civile all'interno dell'aeroporto o del sistema aeroportuale. Tali oneri possono comprendere una ragionevole remunerazione dei cespiti dopo gli ammortamenti. Le infrastrutture e i servizi il cui uso e' soggetto al pagamento di oneri sono offerti secondo criteri di efficienza ed economia. In ogni caso, tali oneri sono applicati alle compagnie aeree dell'altra parte secondo condizioni non meno favorevoli delle condizioni piu' favorevoli applicate a qualunque altra compagnia aerea nel momento in cui tali oneri sono stabiliti.
Ciascuna parte promuove consultazioni tra le autorita' o gli enti competenti per la riscossione degli oneri sul proprio territorio e le compagnie aeree, o gli organismi di rappresentanza di queste ultime, che utilizzano le infrastrutture e i servizi e incoraggia le autorita' o gli enti competenti per la riscossione e le compagnie aeree, o gli organismi di rappresentanza di queste ultime, a scambiarsi reciprocamente le informazioni che risultino necessarie ai fini di un riesame adeguato della congruita' di tali oneri, conformemente ai principi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ciascuna parte incoraggia le autorita' competenti per la riscossione degli oneri a comunicare agli utenti, con un preavviso ragionevole, ogni proposta di variazione degli oneri di uso, onde consentire alle autorita' di prendere in considerazione le osservazioni formulate dagli utenti prima che le modifiche entrino in vigore.
4. Nei procedimenti di composizione delle controversie di cui all'articolo 21 (Composizione delle controversie), nessuna parte e' reputata in situazione di inadempimento del presente articolo a meno che:
a) non si sia astenuta dal procedere, entro tempi ragionevoli, a un riesame dell'onere di uso o della prassi oggetto del reclamo dell'altra parte; oppure
b) in seguito a tale riesame, non si sia astenuta dal prendere tutte le iniziative in suo potere per correggere un onere o una prassi che risulti in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
Entrata in vigore il 17 febbraio 2012
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