Articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1961
Articolo 22
Versione
29 ottobre 1961
Art. 23.
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 .
Per quanto non e' previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Entrata in vigore il 29 ottobre 1961
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