Art. 18. Riduzione di fondi per le regioni a statuto speciale e per le province autonome 1. A decorrere dall'anno 1990 cessa la corresponsione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti di cui all' articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 , all' articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 , all' articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194 , ed all' articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891 . Le predette regioni sono altresi' escluse dal riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto di cui all' articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , e provvedono alla concessione dei contributi alle aziende di trasporto con propri mezzi finanziari.
Restano comunque fermi per le medesime regioni i principi di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151 .
2. Per l'anno 1990, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell' articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , sono corrisposte dal Ministero del tesoro in proporzione a quelle spettanti per l'anno 1989.
Restano comunque fermi per le medesime regioni i principi di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151 .
2. Per l'anno 1990, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell' articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , sono corrisposte dal Ministero del tesoro in proporzione a quelle spettanti per l'anno 1989.