Articolo 19 del Decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415
Articolo 15 bisArticolo 15 quater
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31 dicembre 1989
Art. 19. Riduzione del Fondo sanitario nazionale per le regioni a statuto speciale e per le province autonome 1. A decorrere dall'anno 1990 alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano le assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale sono ridotte, tenuto conto del livello delle compartecipazioni ai tributi statali risultanti dai rispettivi ordinamenti, del 20 per cento per la regione Valle d'Aosta, e per le province autonome di Trento e di Bolzano, del 10 per cento per le regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia e del 5 per cento per la regione Sardegna.
2. Ai fini della ripartizione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente il CIPE, per l'anno 1990, fa riferimento all'importo complessivo di lire 62.210 miliardi, al lordo delle riduzioni di cui al comma 1, valutate in lire 970 miliardi.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1989
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