Art. 9.
Fondo per la retribuzione del personale assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285
1. Il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere, a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), negli anni 1990 e seguenti, alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai loro consorzi, alle comunita' montane ed alle aziende municipalizzate contributi annuali pari a quelli spettanti ai sensi dell' articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 .
2. I contributi sono corrisposti in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.
Fondo per la retribuzione del personale assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285
1. Il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere, a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), negli anni 1990 e seguenti, alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai loro consorzi, alle comunita' montane ed alle aziende municipalizzate contributi annuali pari a quelli spettanti ai sensi dell' articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 .
2. I contributi sono corrisposti in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.