Articolo 9 del Decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415
Articolo 8Articolo 10
Versione
31 dicembre 1989
Art. 9.
Fondo per la retribuzione del personale assunto ai sensi della legge 1› giugno 1977, n. 285
1. Il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere, a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), negli anni 1990 e seguenti, alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai loro consorzi, alle comunita' montane ed alle aziende municipalizzate contributi annuali pari a quelli spettanti ai sensi dell' articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 .
2. I contributi sono corrisposti in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1989
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