Articolo 14 del Decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415
Articolo 13Articolo 14 bis
Versione
31 dicembre 1989
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Versione
1 marzo 1990
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Versione
25 ottobre 1997
Art. 14. Copertura tariffaria del costo di taluni servizi 1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 SETTEMBRE 1997, N. 342 )) .
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 SETTEMBRE 1997, N. 342 )) .
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 SETTEMBRE 1997, N. 342 )) .
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 SETTEMBRE 1997, N. 342 )) .
4-bis. I costi relativi al personale comprendono gli oneri retributivi ed assicurativi conseguenti all'applicazione del nuovo accordo nazionale del lavoro, limitatamente alla parte afferente all'anno 1990 .
5. Le province, le comunita' montane, i comuni ed i consorzi di enti locali sono tenuti a trasmettere, anche per le proprie aziende, entro il termine perentorio del 31 marzo 1991, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, che attesti il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Le modalita' della certificazione sono stabilite, entro il 31 ottobre 1990, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI).
5-bis. A partire dal 1990 i comuni hanno facolta' di deliberare una maggiorazione fino al 100 per cento delle tariffe della tassa sulle concessioni comunali di cui all' articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3 , e successive integrazioni e modificazioni. La deliberazione per il 1990 dovra' essere adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto .
Entrata in vigore il 25 ottobre 1997
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