Art. 20. Esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome da taluni fondi settoriali 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono escluse, a partire dal 1990, dal riparto dei seguenti fondi:
a) fondo per i programmi regionali di sviluppo a destinazione indistinta di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , al netto della quota spettante ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574 ;
b) fondo per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752 , al netto delle somme spettanti ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3;
c) fondo per l'attuazione del piano forestale nazionale di cui all' articolo 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752 ;
d) fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali;
e) fondo sanitario di conto capitale.
a) fondo per i programmi regionali di sviluppo a destinazione indistinta di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , al netto della quota spettante ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574 ;
b) fondo per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752 , al netto delle somme spettanti ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3;
c) fondo per l'attuazione del piano forestale nazionale di cui all' articolo 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752 ;
d) fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali;
e) fondo sanitario di conto capitale.