Articolo 15 quinquies del Decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415
Articolo 15 quaterArticolo 15 sexies
Versione
1 marzo 1990
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Versione
18 maggio 1997
Art. 15-quinquies. Rilascio automatico delle certificazioni di anagrafe e di stato civile - Farmacie comunali). 1. Le amministrazioni comunali possono avvalersi di sistemi automatizzati per il rilascio diretto al richiedente delle certificazioni d'anagrafe e di stato civile, garantendo comunque l'assolvimento di ogni imposta o diritto sugli atti emessi. A tal fine e' ammesso sostituire la firma autografa dell'ufficiale d'anagrafe o di stato civile con quella in formato grafico del sindaco o dell'assessore delegato, apposta al momento dell'emissione automatica del certificato. I certificati cosi' emessi sono validi ad ogni effetto di legge, qualora l'originalita' degli stessi sia garantita da sistemi che non ne consentano la fotoriproduzione per copie identiche, come l'utilizzo di fogli filigranati o di timbri a secco. Il sistema utilizzato deve essere approvato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
(( 1-bis. La certificazione redatta con le modalita' di cui al comma 1 puo' essere trasmessa e rilasciata in forma telematica anche al di fuori del territorio del comune competente )) 2. Le facolta' previste dall' articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , competono anche alle amministrazioni comunali nelle ipotesi di cui all'articolo 9 della legge medesima.
Entrata in vigore il 18 maggio 1997
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