Articolo 10 del Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297
Articolo 9
Versione
11 settembre 1999
>
Versione
12 agosto 2012
Art. 10. Norme di coordinamento con le competenze del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1. Con decreti interministeriali di natura non regolamentare dei Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate le modalita':
a) di partecipazione al sostegno finanziario delle attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), attraverso un utilizzo integrato degli strumenti di competenza delle due Amministrazioni e per l'eventuale intervento di altre amministrazioni o soggetti pubblici;
b) di costituzione e di operativita' delle banche dati dei rispettivi Ministeri, concernenti gli interventi di cui al presente decreto e quelli di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine alle attivita' finanziate a valere sul FIT e ai sensi del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , al fine di assicurare lo scambio di informazioni;
c) di trasferimento reciproco di domande e progetti presentati ad un Ministero relativamente ad attivita' di competenza dell'altra amministrazione, facendo salva la data di presentazione e l'eventuale livello di priorita' acquisito presso la prima amministrazione ricevente;
d) di armonizzazione delle istruttorie tecnicoscientifiche dei progetti e delle domande e dei criteri per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e);
e) di coordinamento delle attivita' dei rispettivi comitati per la valutazione delle attivita' finanziabili, che prevedano sessioni congiunte almeno trimestralmente ai fini di cui alla lettera a), di un monitoraggio degli interventi di sostegno e comunque obbligatoriamente in caso di incerta attribuzione della competenza sull'intervento.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina con proprio decreto le direttive per la gestione del FIT, sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , e' abrogato.
3. Con decreto ministeriale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina la nuova composizione del Comitato tecnico prevista dall' articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , stabilendo le modalita' di funzionamento del medesimo, nonche', sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il compenso spettante ai componenti a carico delle risorse del FIT. Il predetto decreto determina altresi' i casi di astensione dei componenti il comitato in sede di esame di programmi e domande, sulla base degli interessi diretti e indiretti con i soggetti ammessi all'intervento e delle altre fattispecie di cui all' articolo 51 del codice di procedura civile .
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad utilizzare, su sua richiesta e con onere a carico del FIT, gli esperti di cui all'articolo 7, commma 1. ((4)) ------------ AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 ,convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 63, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 62, comma 2, sono abrogati: [...]
b) il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 , e successive modificazioni".
Entrata in vigore il 12 agosto 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente