Art. 9. Norme transitorie e finali 1. Agli interventi di sostegno di cui al presente titolo possono continuare ad accedere i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 25 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1994, nonche' le societa' di ricerca di cui all' articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , il cui statuto si conforma alle disposizioni del codice civile per le societa' di capitali e il cui oggetto sociale puo' ricomprendere anche attivita' produttive al fine di agevolare le dismissioni della partecipazione azionaria del MURST.
2. Restano valide fino alla scadenza , integrate per quanto necessario ai fini della gestione di tutti gli interventi di cui al presente decreto, le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, affidate dal MURST, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di servizi, per le attivita' di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Entro il 31 dicembre 1999 il MURST assume la gestione diretta delle attivita' svolte in regime di convenzione dall'IMI (ora San Paolo-IMI), ovvero nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 6, comma 2, e' deliberato l'affidamento di tali attivita' a terzi mediante appalti di servizi ai sensi della normativa vigente in materia. Alla scadenza del predetto termine, in caso di assunzione della gestione diretta, ovvero alla data di conclusione della procedura di appalto, e' risolta di diritto la convenzione con l'Istituto mobiliare italiano (IMI), di cui all' articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati, nonche' per le attivita' istruttorie e gestionali di natura economico-finanziaria, comprese la stipula e la gestione dei contratti, relativamente alle domande di agevolazione presentate fino alla data del 31 dicembre 1999 ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, degli articoli da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , e successive modificazioni, dell' articolo 11 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 , e successive modificazioni, limitatamente alle domande presentate nell'esercizio 1997, dell' articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196 , e successive modificazioni, con esclusivo riferimento all'esercizio 1998, nonche' per la completa dismissione della propria quota di partecipazione al capitale delle societa' di ricerca istituite ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera d), della citata legge n. 46 del 1982 , e successive modificazioni.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2:
a) sono abrogate le seguenti disposizioni:
1) articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , salvo il primo periodo del comma 1;
2) articoli 2 e 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652 ;
3) articolo 70, commi 3 , 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ;
4) articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 ;
5) articolo 12, commi 8 , 9 e 11 della legge 1 marzo 1986, n. 64 ;
6) articolo 15, commi 3 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 ;
7) articolo 1, comma 2 , articoli 2 , 3 , 4 e 5 della legge 5 agosto 1988, n. 346 ;
8) articolo 11, commi 2 , 3 e 4 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 ;
9) articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 settembre
1994, n. 547 , convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644 ,
dalle parole "di cui il 30 per cento" fino alla fine della lettera;
10) articolo 3, commi 2 , 2-bis e 3 del decretolegge 31 gennaio 1995, n. 26 , convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 ;
11) articolo 6, commi 2 , 3 , 4 e 6 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 ;
12) articolo 1, comma 35, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ;
13) articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ;
14) articolo 45, commi 15 e 16 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ; b) al comma 6 dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , le parole "Per centri di ricerca di cui al terzo comma del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti "Per i centri di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attivita' produttive anche se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forme consortili"; c) all' articolo 1, della legge 5 agosto 1988, n. 346 , il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e' autorizzato, per interventi di sostegno alla
ricerca scientifica e tecnologica, a concedere contributi in conto interessi su mutui."; d) all' articolo 11, comma 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 , convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 , le parole "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 1" e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Tali risorse sono destinate ad incrementare le disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, istituito nello stato di previsione del MURST". ((4)) ------------ AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 ,convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 63, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 62, comma 2, sono abrogati: [...]
b) il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 , e successive modificazioni".
2. Restano valide fino alla scadenza , integrate per quanto necessario ai fini della gestione di tutti gli interventi di cui al presente decreto, le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, affidate dal MURST, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di servizi, per le attivita' di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Entro il 31 dicembre 1999 il MURST assume la gestione diretta delle attivita' svolte in regime di convenzione dall'IMI (ora San Paolo-IMI), ovvero nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 6, comma 2, e' deliberato l'affidamento di tali attivita' a terzi mediante appalti di servizi ai sensi della normativa vigente in materia. Alla scadenza del predetto termine, in caso di assunzione della gestione diretta, ovvero alla data di conclusione della procedura di appalto, e' risolta di diritto la convenzione con l'Istituto mobiliare italiano (IMI), di cui all' articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati, nonche' per le attivita' istruttorie e gestionali di natura economico-finanziaria, comprese la stipula e la gestione dei contratti, relativamente alle domande di agevolazione presentate fino alla data del 31 dicembre 1999 ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, degli articoli da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , e successive modificazioni, dell' articolo 11 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 , e successive modificazioni, limitatamente alle domande presentate nell'esercizio 1997, dell' articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196 , e successive modificazioni, con esclusivo riferimento all'esercizio 1998, nonche' per la completa dismissione della propria quota di partecipazione al capitale delle societa' di ricerca istituite ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera d), della citata legge n. 46 del 1982 , e successive modificazioni.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2:
a) sono abrogate le seguenti disposizioni:
1) articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , salvo il primo periodo del comma 1;
2) articoli 2 e 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652 ;
3) articolo 70, commi 3 , 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ;
4) articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 ;
5) articolo 12, commi 8 , 9 e 11 della legge 1 marzo 1986, n. 64 ;
6) articolo 15, commi 3 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 ;
7) articolo 1, comma 2 , articoli 2 , 3 , 4 e 5 della legge 5 agosto 1988, n. 346 ;
8) articolo 11, commi 2 , 3 e 4 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 ;
9) articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 settembre
1994, n. 547 , convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644 ,
dalle parole "di cui il 30 per cento" fino alla fine della lettera;
10) articolo 3, commi 2 , 2-bis e 3 del decretolegge 31 gennaio 1995, n. 26 , convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 ;
11) articolo 6, commi 2 , 3 , 4 e 6 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 ;
12) articolo 1, comma 35, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ;
13) articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ;
14) articolo 45, commi 15 e 16 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ; b) al comma 6 dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , le parole "Per centri di ricerca di cui al terzo comma del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti "Per i centri di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attivita' produttive anche se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forme consortili"; c) all' articolo 1, della legge 5 agosto 1988, n. 346 , il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e' autorizzato, per interventi di sostegno alla
ricerca scientifica e tecnologica, a concedere contributi in conto interessi su mutui."; d) all' articolo 11, comma 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 , convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 , le parole "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 1" e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Tali risorse sono destinate ad incrementare le disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, istituito nello stato di previsione del MURST". ((4)) ------------ AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 ,convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 63, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 62, comma 2, sono abrogati: [...]
b) il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 , e successive modificazioni".