Articolo 37 - Convenzione della Legge 18 gennaio 1983, n. 33
Articolo 36Articolo 38
Versione
2 marzo 1983
Articolo

1. Le decisioni definitive pronunciate dai Tribunali nonche' gli atti pubblici esecutivi degli Enti ed Autorita' di uno Stato contraente nei settori della sicurezza sociale di cui all'articolo 2 della presente Convenzione sono riconosciuti nell'altro Stato contraente.
2. Per il rifiuto del riconoscimento delle decisioni giudiziarie si osserveranno analogicamente le disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 7 dell'accordo del 16 novembre 1971 tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica italiana sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie di atti notarili. Per gli altri atti di cui al paragrafo 1 il riconoscimento potra', tuttavia, essere negato solo se contrasta con l'ordine pubblico dello Stato contraente in cui l'atto deve essere riconosciuto.
3. Le decisioni giudiziarie e gli atti esecutivi, riconosciuti secondo il paragrafo 1, vengono eseguiti nell'altro Stato contraente.
Il procedimento esecutivo si svolge secondo le norme vigenti per l'esecuzione delle sentenze e degli atti corrispondenti emessi in tale Stato contraente.
La copia della sentenza o dell'atto deve essere munita della formula esecutiva.
4. I crediti relativi a contributi arretrati spettanti ad un Ente di uno Stato contraente, in caso di esecuzione forzata, di procedura fallimentare o di concordato nell'altro Stato contraente, godono degli stessi privilegi di cui godono i corrispondenti crediti in tale Stato contraente.
Entrata in vigore il 2 marzo 1983
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