Articolo 26 - Convenzione della Legge 18 gennaio 1983, n. 33
Articolo 25Articolo 27
Versione
2 marzo 1983
Articolo

1. I lavoratori frontalieri percepiscono l'indennita' di disoccupazione da parte dello Stato in cui risiedono abitualmente.
Per l'accertamento del diritto e per la determinazione della durata dell'indennita', sono presi in considerazione i periodi di lavoro compiuti nell'altro Stato in occupazioni soggette all'assicurazione contro la disoccupazione.
2. Tuttavia i lavoratori frontalieri, i quali negli ultimi 3 anni precedenti immediatamente l'inizio dello stato di disoccupazione abbiano lavorato per almeno 18 mesi nello Stato diverso da quello in cui risiedono abitualmente (Stato di occupazione), ottengono l'indennita' di disoccupazione in questo Stato contraente. Trova applicazione l'articolo 25, paragrafo 3.
3. Con l'espressione "lavoratore frontaliero", ai sensi del presente articolo, si designa un lavoratore che e' occupato nel territorio di uno Stato contraente e che risiede nel territorio dell'altro Stato contraente, dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

Entrata in vigore il 2 marzo 1983
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