Art. 25. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
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24 gennaio 1956
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1 gennaio 1963
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22 dicembre 2008
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Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 27/01/1967, n. 225Provvedimento: […] purche rientranti nel termine previsto,e non trova applicazione anche alle perdite accertate in bilanci sociali chiusi anteriormente alla entrata in vigore della legge. Pertanto, le perdite deducibili a norma del citato art. 25 della legge n.1 del 1956, sono soltanto quelle eventualmente risultanti dai bilanci chiusi successivamente all'entrata in vigore della legge medesima.*Leggi di più...
- societa·
- tributi erariali·
- imposte dirette·
- sui redditi·
- tassazione in base a bilancio·
- di ricchezza mobile·
- detrazione delle perdite·
- art 25 della legge n 1 del 1956·
- efficacia del tempo
- 2. Corte Cost., sentenza 03/07/2002, n. 308Provvedimento: […] Quanto a queste ultime giova ricordare che l'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 - in vigore all'epoca dell'emanazione del predetto d.P.R. n. 917 del 1986 ed analogo, nel suo tenore, a risalenti disposizioni (art. 25 della legge n. 1 del 1956 e art. 112 del d.P.R. n. 645 del 1958) - consentiva di portare "la perdita di un periodo di imposta ... in diminuzione del reddito dei periodi di imposta" successivi, sia pure nei limiti del quinquennio. […]Leggi di più...
- integrazione.·
- termini normativi della questione·
- individuazione in base al tenore dell’atto di promovimento