Art. 23. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
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24 gennaio 1956
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1 gennaio 1963
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22 dicembre 2008
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Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/10/1971, n. 2923Provvedimento: b) la detraibilita di spese di incremento, in difetto di specifica richiesta del contribuente e di contabilizzazione regolare dei maggiori ammortamenti (artt 9 e 3 legge 5 gennaio 1956, n 1); C) la detraibilita di spese per contributi assicurativi afferenti ad Esercizio diverso da quello cui il bilancio si riferisce (art 23 legge 5 gennaio 1956, n 1, art 23); d) l'applicabilita dei limiti di deducibilita previsti dall'art 28 della legge 5 gennaio 1956 n 1; e) la cassabilita con imposte di RM di categoria b degli emolumenti al Presidente di una societa per azioni.*Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/12/1971, n. 3521Provvedimento: Allorche una norma di legge impone un investimento in titoli dello stato e questi siano costituiti in cauzione non trova applicazione l'art 23 della legge 5 gennaio 1956, n 1, (parzialmente trasfuso nello art 110 del tu delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n 645). Invero, concretandosi tale acquisto nell'adempimento di un Obbligo di legge e nella stessa legge la prova che il capitale all'uopo investito non e servito a produrre un cespite tassabile ai fini della imposta di RM. Pertanto, gli interessi attivi dei buoni del tesoro ordinari che una banca abbia depositato, a norma di legge, presso la banca d' Italia, a garanzia del rapporto tra patrimonio e massa fiduciaria non vanno inclusi tra i ricavi esenti, che concorrono alla ripartizione degli interessi passivi.*Leggi di più...
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- 3. Corte Cost., sentenza 26/05/1971, n. 107Provvedimento: […] Nell'atto di intervento e deduzioni, depositato in cancelleria il 16 giugno 1969, l'Avvocatura rileva che con la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 23 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, il legislatore ha inteso porre fine alle difficoltà pratiche di individuare nella massa delle passività quelle che effettivamente si riferiscono a cespiti esenti o diversamente tassati ed ha, pertanto, introdotto una presunzione di riparto proporzionale delle spese e delle passività ai vari cespiti. Con tale meccanismo si vuole evitare che vengano ad arte imputati a redditi, che non concorrano a formare l'imponibile dell'imposta di R.M., interessi passivi che non si trovano in stretto rapporto di inerenza alla produzione del reddito soggetto alla imposta anzidetta.Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/2003, n. 1978Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GRIECO Angelo - Presidente - Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere - Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere - Dott. GIULIANI Paolo - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: OH ER, elettivamente domiciliato in Roma, Via Vittorio Veneto n.108, presso lo studio dell'Avv. Prof. Claudio Rossano che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Gerhard Brandstatter del foro di Bolzano, in virtù di procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente principale - contro NG BA A.G. - FUNIVIE VALDAORA S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio …Leggi di più...
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- 5. Corte Cost., sentenza 27/07/1982, n. 143Provvedimento: N. 143 SENTENZA 8 LUGLIO 1982 Deposito in cancelleria: 27 luglio 1982. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 213 del 4 agosto 1982. Pres. ELIA - Rel. SAJA LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. c, del d.P.R. 29 …Leggi di più...
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