Art. 24. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
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24 gennaio 1956
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1 gennaio 1963
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22 dicembre 2008
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Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 12/03/1986, n. 47Provvedimento: […] Il giudice a quo ritiene che, avendo l'art. 24 della legge n. 1 del 1956 abrogato l'art. 13, secondo comma, della legge n. 1231 del 1936, e con ciò sostituito il principio dell'unicità della tassazione al previgente principio della tassazione separata per aziende - in base al quale ultimo appunto queste venivano considerate soggetti di imposizione tributaria - tali aziende siano esenti dalla imposta in parola. […]Leggi di più...
- sent. 47/86. tributi in genere·
- assoggettamento all'imposta in forza di decreto delegato·
- infondatezza della questione.·
- art. 151, lett. d), d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645·
- soggetti passivi·
- aziende municipalizzate operanti in regime di libera concorrenza·
- preteso eccesso di delega·
- tributi anteriori alla riforma del 1971·
- insussistenza·
- imposta sulla societa'
- 2. Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/1977, n. 2285Provvedimento: L'art 24 della legge 5 gennaio 1956 n 1, contenente norme in materia di perequazione tributaria, ha escluso, sotto il profilo fiscale, ogni rilievo autonomo alle aziende gestite in economia da ente tassabile in base a bilancio, e conseguentemente escluso che tali aziende possano essere autonomamente assoggettate all'imposta sulle societa, afferente esclusivamente l'ente che le ha costituite e le gestisce. […]Leggi di più...
- esclusione ex legge n 1 del 1956·
- bis tributi erariali diretti·
- bis·
- conseguenze·
- fine di lucro delle attivita aziendale·
- soggetti tassabili in base al bilancio·
- irrilevanza·
- esenzione ex legge n 603 del 1954·
- autonoma soggezione all'imposta·
- soggetti passivi·
- applicabilita·
- imposta sulle societa (sul patrimonio e sul reddito delle societa)·
- opere pie·
- aziende gestite in economia·
- relativi redditi
- 3. Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/1966, n. 2312Provvedimento: L'art.8 della legge 8 giugno 1936, n.1231 (poi abrogato con l'articolo 24 della legge 5 gennaio 1956, n.1) consentiva all'ufficio delle imposte di non tenere conto, ai fini della tassazione continuativa in ricchezza mobile, degli utili derivanti da quegli appalti e da quelle forniture che, per il loro ammontare, per la loro durata, per le modalita di esecuzione e per altre circostanze, potessero considerarsi a se, distinti dalla normale e ordinaria attivita del contribuente,e di tassarli separatamente e per una volta tanto. […]Leggi di più...
- imposte dirette·
- tributi erariali·
- sui redditi·
- oggetto dell'imposta·
- di ricchezza mobile·
- esclusione·
- condizioni·
- tassazione una tantum·
- tassazione una tantum di utili ricavati da una fornitura compensata in natura·
- utili di un contratto innominato affine all'appalto·
- doppia imposizione·
- utili di appalti e forniture