Art. 5. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
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24 gennaio 1956
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1 gennaio 1963
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22 dicembre 2008
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Giurisprudenza • 20
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 06/09/1966, n. 2321Provvedimento: […] L'applicabilita della soppressione disposto con l'art 5 della legge n 1 del 1956 a tutte le imposte erariali dirette si desume dalla ratio della norma confermata dai lavori preparatori. […]Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., sez. I, sentenza 07/09/1970, n. 1235Provvedimento: Il legislatore, con l'art 5 della legge 5 gennaio 1956 n 1, ha soppresso la facolta delle commissioni distrettuali delle imposte dirette, prevista dall'art 43 del testo unico approvato con RD 24 agosto 1877 n 4021 e successive modificazioni, ed ha, cosi, inteso eliminare l'ingerenza di organi giurisdizionali, quali sono le commissioni tributarie, nella sfera di Azione che e propria degli organi di amministrazione attiva. Tale norma trova applicazione nella procedura di accertamento di tutte le imposte dirette, ordinarie e straordinarie, compresa quella straordinaria progressiva sul patrimonio. ( Conf 1946,68, mass nn 333962 e 333963 1524,68, mass n 333218).*Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., sez. I, sentenza 18/04/1970, n. 1117Provvedimento: L'art 5 della legge 5 gennaio 1956, n 1, che ha soppresso il potere di accertamento delle commissioni distrettuali e provinciali delle imposte, gia previsto dall'art 43 del tu delle leggi sulla imposta di ricchezza mobile 24 agosto 1877, n 4021, ha anche implicitamente abrogato l'art 48 del tu 8 maggio 1950, n 203, sull'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. ( V 1139-69, massima n 339690 856-69, massima n 339214 32-69, massima n 337836 ed altre ivi citate).*Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., sez. I, sentenza 17/03/1970, n. 705Provvedimento: La soppressione della facolta concessa alle commissioni distrettuali delle imposte di aumentare i redditi accertati e di accertare i redditi e i cespiti omessi, disposte dall'art 5 della legge 5 gennaio 1956, n 1, riguarda tutte le imposte ordinarie e straordinarie, compresa l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. ( Conf 1139-69 massima 339-690 32-69 massima 337836 4031-68 massima 337634 3716-68 massima 337044 3153-68 massima 336057 bis 1946-68 massima 333963).*Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/1968, n. 1524Provvedimento: In ipotesi che la commissione distrettuale (o provinciale)delle imposte abbia (avvalendosi della facolta, concessale dall'art. 48 del tu 9 maggio 1950, n 203, ed oggi soppressa dall'art 5 della legge 5 gennaio 1956, n.1) richiesto l' ufficio delle imposte di notificare un nuovo accertamento d'imposta per cifra maggiore a quella dell'originario accertamento,contro il nuovo avviso di accertamento il contribuente puo ricorrere mediante impugnazione, che va proposta all'organo giurisdizionale tributario di grado immediatamente superiore a quello che ebbe a compiere l'accertamento.*Leggi di più...
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