Articolo 19 - Accordo della Legge 21 gennaio 2022, n. 7
Articolo 18Articolo 20
Versione
9 febbraio 2022
ARTICOLO 19 - STATISTICHE

Le Autorita' Aeronautiche di una Parte Contraente forniscono alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, su richiesta di quest'ultime, le informazioni e le statistiche - tali da poter essere normalmente preparate e presentate dai vettori aerei designati alle proprie autorita' aeronautiche -relative al traffico operato sui servizi concordati dai vettori aerei designati della prima Parte Contraente, con destinazione e origine nel territorio dell'altra Parte Contraente. L'eventuale richiesta di ulteriori dati statistici di traffico da parte delle Autorita' Aeronautiche di una Parte Contraente alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente sara' oggetto di discussione ed accordo tra le due Parti Contraenti.

Entrata in vigore il 9 febbraio 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente