Articolo 3 della Legge 8 gennaio 1952, n. 20
Articolo 2
Versione
15 febbraio 1952
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 15 febbraio 1952
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