Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 55
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 aprile 1978
Art. 4.
Il terzo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301 , e' modificato come segue:
"I superstiti di coloro che si iscrivono o reiscrivono alla Cassa dopo il cinquantesimo anno di eta' hanno diritto alla pensione prevista dal primo comma solo se l'iscritto, al verificarsi dell'evento, aveva maturato cinque anni di anzianita' contributiva, ovvero due anni, qualora la morte sia conseguente ad infortunio; detti limiti sono elevati rispettivamente a dieci ed a cinque anni per i superstiti di coloro che si iscrivono o reiscrivono alla Cassa dopo il sessantesimo anno di eta'".
Entrata in vigore il 1 aprile 1978
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