Art. 14
Le due Parti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e lo sviluppo della reciproca conoscenza dei sistemi educativi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.
Le due Parti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e lo sviluppo della reciproca conoscenza dei sistemi educativi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.