Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 591
Articolo 4Articolo 6
Versione
27 ottobre 1994
Art. 5. Liti fiscali di importo superiore a lire 2 milioni
e fino a lire 20 milioni 1. Il pagamento dell'importo di cui all' art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538 , e' effettuato al concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente al momento del pagamento, utilizzando la distinta di versamento Mod. 8, Modulario F., Riscossione n. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11, Modulario F., Riscossione n. 11; le persone fisiche e le societa' di persone possono effettuare il versamento anche mediante delega alle aziende di credito, utilizzando l'attestazione di pagamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1991, contraddistinta da carta bianca e grafica di colore nero.
2. Per i versamenti di cui al comma 1 sono istituiti, rispettivamente, il codice-tributo 1452 per il versamento al concessionario e il codice 43 per il pagamento mediante delega, entrambi denominati: "chiusura lite fiscale pendente". Le avvertenze riportate nei citati modelli vanno integrate con i predetti codici.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, al netto delle commissioni spettanti, vanno versate per intero all'erario, al capo VI, capitolo 1180, non articolato.
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell' art. 3 del D.L. n. 538/1994 si veda in nota al titolo.
- Per il D.M. 9 maggio 1991 si veda in nota alle premesse.
Entrata in vigore il 27 ottobre 1994
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