Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 591
Articolo 1Articolo 3
Versione
27 ottobre 1994
Art. 2. Valore della lite 1. Il valore della lite e' calcolato tenendo conto dell'imposta o della maggiore imposta relativa all'imponibile o al maggior imponibile accertato, delle pene pecuniarie, delle soprattasse e degli interessi risultanti dagli atti indicati nell'art. 1, comma 1, per la parte di detti importi che hanno formato oggetto di ricorso.
2. Il valore della lite e' determinato con riferimento a ciascun atto impugnato, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati; qualora l'atto impugnato si riferisca anche all'imposta sull'incremento di valore degli immobili la relativa lite si definisce autonomamente.
Entrata in vigore il 27 ottobre 1994
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