Art. 6. Controlli degli uffici 1. Gli uffici tributari, entro trenta giorni dalla ricezione delle domande, provvedono a trasmettere alla commissione tributaria competente la copia della domanda stessa, corredata della documentazione di cui all'art. 3, comma 3.
2. Gli uffici procedono, entro e non oltre il 31 dicembre 1996, all'esame delle domande presentate dai contribuenti al fine di verificare:
a) l'ammissibilita' della domanda stessa;
b) l'esatta liquidazione delle somme dovute;
c) l'assolvimento dell'obbligo di pagamento.
3. Qualora dai controlli effettuati risulti che non sussistono i presupposti per la definizione della lite, gli uffici provvedono a darne comunicazione alla commissione tributaria competente entro e non oltre il 28 febbraio 1997.
4. In caso di versamento in misura inferiore a quella dovuta per errore scusabile del contribuente, gli uffici provvedono a comunicargli, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il maggior importo dovuto, invitandolo ad effettuare il relativo versamento secondo le modalita' di cui agli articoli 4 e 5, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
5. Nel caso in cui l'ufficio non riconosca la scusabilita' dell'errore, il contribuente puo' farla valere dinanzi alla commissione tributaria in sede di udienza di discussione conseguente alla revoca dell'ordinanza di estinzione; in tal caso, la commissione si pronuncia con decisione.
6. I termini stabiliti nei commi 2 e 3 non si applicano quando il valore della lite, calcolato ai sensi dell'art. 2, e' superiore a lire 20 milioni; in tal caso, l'ufficio richiede la revoca dell'ordinanza di estinzione, ferme restando la prescrizione e la decadenza relative al diritto di riscossione dell'imposta.
2. Gli uffici procedono, entro e non oltre il 31 dicembre 1996, all'esame delle domande presentate dai contribuenti al fine di verificare:
a) l'ammissibilita' della domanda stessa;
b) l'esatta liquidazione delle somme dovute;
c) l'assolvimento dell'obbligo di pagamento.
3. Qualora dai controlli effettuati risulti che non sussistono i presupposti per la definizione della lite, gli uffici provvedono a darne comunicazione alla commissione tributaria competente entro e non oltre il 28 febbraio 1997.
4. In caso di versamento in misura inferiore a quella dovuta per errore scusabile del contribuente, gli uffici provvedono a comunicargli, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il maggior importo dovuto, invitandolo ad effettuare il relativo versamento secondo le modalita' di cui agli articoli 4 e 5, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
5. Nel caso in cui l'ufficio non riconosca la scusabilita' dell'errore, il contribuente puo' farla valere dinanzi alla commissione tributaria in sede di udienza di discussione conseguente alla revoca dell'ordinanza di estinzione; in tal caso, la commissione si pronuncia con decisione.
6. I termini stabiliti nei commi 2 e 3 non si applicano quando il valore della lite, calcolato ai sensi dell'art. 2, e' superiore a lire 20 milioni; in tal caso, l'ufficio richiede la revoca dell'ordinanza di estinzione, ferme restando la prescrizione e la decadenza relative al diritto di riscossione dell'imposta.