Articolo 6 del Decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22
Articolo 5Articolo 7
Versione
4 febbraio 1988
>
Versione
3 aprile 2021
>
Versione
22 maggio 2021
>
Versione
25 luglio 2021
Art. 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38
(4) ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 , come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41 , convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 , ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023". --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 , come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73 , convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 , ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023".
Entrata in vigore il 25 luglio 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente