Legge 19 aprile 2016, n. 62

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    Giurisprudenza1

    • 1Trib. Velletri, sentenza 07/09/2021, n. 1222
      Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione Lavoro in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 4681 del ruolo generale dell'anno 2019 promossa DA , quale unico genitore esercente la potestà sulla figlia minore Parte_1 Per_1 , elettivamente domiciliata in Nettuno via Risorgimento n. 36, pec [...] e Email_1 Email_2 presso lo studio dei procuratori Avv. Marzia Gala, Avv. Fabio Email_3 Massimo De Santis e Avv. Federica Bolici, che la rappresentano e difendono RICORRENTE CONTRO con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 …
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      • inammissibilità ricorso·
      • revisione CTU·
      • disagio psicologico·
      • onere di specificazione motivi contestazione·
      • art. 445 bis c.p.c.·
      • efficienza cognitiva borderline·
      • contestazione ATP·
      • indennità di frequenza·
      • compensazione spese di lite·
      • disturbo specifico apprendimento

    Versioni del testo

    • Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012.
    • Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.
    • Art. 3. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'articolo 4, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 5.380 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
      2. Ai sensi dell' articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all' articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » e, comunque, della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.