Articolo 2 del Decreto-legge 22 febbraio 1994, n. 123
Articolo 1Articolo 3
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24 aprile 1994
Art. 2.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI
SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 8 AGOSTO 1994, N. 501
Entrata in vigore il 24 aprile 1994
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