Articolo 2 del Decreto 31 gennaio 2003, n. 47
Articolo 1Articolo 3
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9 aprile 2003
Art. 2. Pubblicita' 1. All' articolo 3 del regolamento n. 228 del 1999 e' aggiunto, dopo il comma 5, il seguente comma:
"5-bis. Il regolamento dei fondi di cui all'articolo 12-bis prevede, in conformita' ai principi stabiliti dalla CONSOB in materia di pubblicita' per operazioni di sollecitazione all'investimento, le forme di pubblicita', anche per estratto:
a) delle relazioni di stima;
b) degli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza;
c) dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso previsti dall'articolo 12-bis, comma 8;
d) del gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario di cui all'articolo 12-bis, comma 3, lettera b).".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 3 del gia' citato decreto ministeriale n. 228/1999 , a seguito della integrazione apportata dal regolamento qui pubblicato e' il seguente:
"Art. 3 (Pubblicita). - 1. I documenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), devono essere tenuti a disposizioni del pubblico nella sede della SGR.
2. I documenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), sono messi a disposizione del pubblico entro trenta giorni dalla loro redazione e il documento di cui alla lettera d) dello stesso comma e' messo a disposizione entro il giorno successivo a quello di riferimento e pubblicato sul giornale indicato nel regolamento del fondo.
3. L'ultimo rendiconto della gestione del fondo e l'ultima relazione semestrale debbono inoltre essere tenuti a disposizione del pubblico nella sede della banca depositaria e nelle succursali della medesima indicate nel regolamento; gli investitori hanno diritto di ottenere gratuitamente anche a domicilio copia di tali documenti.
4. Nel rendiconto della gestione devono essere indicati i parametri prescelti dal fondo ai fini della confrontabilita' dei risultati.
5. Per i fondi previsti agli articoli 15 e 16 possono essere previste forme di pubblicita' diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che le stesse siano indicate nel regolamento del fondo.
5-bis. Il regolamento dei fondi di cui all'art. 12-bis prevede, in conformita' ai principi stabiliti dalla CONSOB in materia di pubblicita' per operazioni di sollecitazione all'investimento, le forme di pubblicita', anche per estratto:
a) delle relazioni di stima;
b) degli atti di conferimento, acquisto ovvero cessioni di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza;
c) dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso previsti dall'art. 12-bis, comma 8;
d) del gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario di cui all'art. 12-bis, comma 3, lettera b).".
Entrata in vigore il 9 aprile 2003
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