Art. 6. Fondi chiusi 1. All' articolo 12 del regolamento n. 228 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. I fondi chiusi possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo. Detti rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente nel caso in cui le somme necessarie per effettuare gli stessi eccedano quelle acquisite attraverso le nuove emissioni ed i prestiti consentiti.";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il patrimonio del fondo non puo' essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una societa' del gruppo, ne' tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Il patrimonio del fondo non puo' essere altresi' investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della societa' di gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3 per cento del valore del fondo.".
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 12 del gia' citato decreto ministeriale n. 228/1999 , a seguito delle modificazioni ed integrazioni apportate dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 12 (Fondi chiusi). - 1. Sono istituiti in forma chiusa i fondi comuni il cui patrimonio e' investito, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, nei beni indicati dall'art. 4, comma 2, lettere d), e), e f), nonche' nei beni indicati alla lettera b) dello stesso comma, diversi dalle quote di OICR aperti, in misura superiore al 10%.
2. L'ammontare minimo di ciascuna sottoscrizione di quote di fondi che sono investiti prevalentemente nei beni di cui all'art. 4, comma 2, lettere b) e f), nonche' in crediti di cui alla lettera e), non puo' essere inferiore a cinquantamila euro.
2-bis. I fondi chiusi possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo. Detti rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente nel caso in cui le somme necessarie per effettuare gli stessi eccedano quelle acquisite attraverso le nuove emissioni ed i prestiti consentiti.
3. Il patrimonio del fondo non puo' essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una societa' del gruppo, ne' tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Il patrimonio del fondo non puo' essere altresi' investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della societa' di gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3% del valore del fondo.".
a) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. I fondi chiusi possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo. Detti rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente nel caso in cui le somme necessarie per effettuare gli stessi eccedano quelle acquisite attraverso le nuove emissioni ed i prestiti consentiti.";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il patrimonio del fondo non puo' essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una societa' del gruppo, ne' tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Il patrimonio del fondo non puo' essere altresi' investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della societa' di gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3 per cento del valore del fondo.".
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 12 del gia' citato decreto ministeriale n. 228/1999 , a seguito delle modificazioni ed integrazioni apportate dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 12 (Fondi chiusi). - 1. Sono istituiti in forma chiusa i fondi comuni il cui patrimonio e' investito, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, nei beni indicati dall'art. 4, comma 2, lettere d), e), e f), nonche' nei beni indicati alla lettera b) dello stesso comma, diversi dalle quote di OICR aperti, in misura superiore al 10%.
2. L'ammontare minimo di ciascuna sottoscrizione di quote di fondi che sono investiti prevalentemente nei beni di cui all'art. 4, comma 2, lettere b) e f), nonche' in crediti di cui alla lettera e), non puo' essere inferiore a cinquantamila euro.
2-bis. I fondi chiusi possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo. Detti rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente nel caso in cui le somme necessarie per effettuare gli stessi eccedano quelle acquisite attraverso le nuove emissioni ed i prestiti consentiti.
3. Il patrimonio del fondo non puo' essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una societa' del gruppo, ne' tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Il patrimonio del fondo non puo' essere altresi' investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della societa' di gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3% del valore del fondo.".