Articolo 2 del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
Articolo 1Articolo 3
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2 ottobre 2003
Art. 2. Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione 1. Le risorse derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, effettuate ai sensi dell' articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , e successive modificazioni, dei crediti dello Stato o di altri enti pubblici, relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione, sono destinate alla concessione di ulteriori finanziamenti da erogare con le modalita' stabilite dal Ministro competente. La riassegnazione delle risorse derivanti dalle predette operazioni di cartolarizzazione a fondi non rotativi puo' essere disposta, nei limiti del venti per cento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Entrata in vigore il 2 ottobre 2003
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