Articolo 39 quinquies del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
Articolo 39 quaterArticolo 39 sexies
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1 gennaio 2007
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17 luglio 2011
Art. 39-quinquies. (Sanzioni in materia di prelievo erariale unico). 1. La sanzione prevista nell' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , e successive modificazioni, si applica anche alle violazioni, indicate nello stesso comma 1, relative al prelievo erariale unico.
2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all' articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e successive modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, si applica la sanzione amministrativa ((dal 240 al 480 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 5.000.)) 3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non veritieri le comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai sensi del comma 13-bis, lettera e), dell'articolo 39 del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 8.000.
Entrata in vigore il 17 luglio 2011
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