Articolo 8 del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
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Art. 8. Ruling internazionale 1. Le imprese con attivita' internazionale hanno accesso ad una procedura di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi, delle royalties e alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall' articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nonche' dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia.
2. La procedura si conclude con la stipulazione di un accordo, tra il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente, e vincola per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo e' stipulato e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvo che intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti.
3. In base alla normativa comunitaria, l'amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo all'autorita' fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.
4. Per i periodi d'imposta di cui al comma 2, l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo.
5. La richiesta di ruling e' presentata al competente ufficio della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
((55)) -------------- AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'abrogazione del presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che l'abrogazione del presente articolo si applica a decorrere dalla data fissata dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all' articolo 31-ter, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , da emanarsi, in sostituzione del provvedimento del 23 luglio 2004, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. suindicato.
Entrata in vigore il 7 ottobre 2015
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