2. Le disposizioni di cui all' articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 , continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2007.
3. All' articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80 , dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo puo' adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6 e con la procedura di cui al medesimo comma 5".
4. All' articolo 40, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 , le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
5. Le disposizioni correttive e integrative di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53 , possono essere adottate, relativamente ai decreti legislativi 15 aprile 2005, n. 76, 15 aprile 2005, n. 77, 17 ottobre 2005, n. 226, e 17 ottobre 2005, n. 227 , entro trentasei mesi dalla data della loro entrata in vigore.
6. E' prorogato all'anno scolastico 2007-2008 il regime transitorio concernente l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia, di cui all' articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53 , e successive modificazioni. Conseguentemente, l' articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 , si applica a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009.
7. All' articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 , le parole: "e fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado," sono sostituite dalle seguenti: "e fino all'anno scolastico 2008-2009,".
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2008, N. 207, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2009, N. 14)) .
9. All' articolo 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252 , le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".
10. All' articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246 , le parole: "diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2007".
11. All' articolo 6, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229 , le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".
12. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee nei casi di cui all' articolo 10, commi 4 e 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 , e successive modificazioni, uno o piu' decreti legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57 , e di cui all' articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38 , e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri di delega indicati dalle predette leggi e con le stesse procedure.
13. All' articolo 3, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246 , le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre anni".
14. E' prorogato di un anno il termine di cui al comma 1 dell'articolo 20-bis della legge 29 luglio 2003, n. 229 , per l'adozione di uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui agli articoli 4 e 7 della citata legge 29 luglio 2003, n. 229 , nel rispetto degli oggetti, dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al medesimo articolo 20-bis.
15. All' articolo 6, comma 5, della legge 8 luglio 2003, n. 172 , le parole: "Entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni".
16. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.