Articolo
1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Spagna, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Spagna, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
3. Per quanto concerne la Spagna:
Se un residente della Spagna possiede elementi di reddito che, in conformita' alla Convenzione, sono imponibili in Italia, la Spagna accorda sull'imposta gravante sui redditi di detto residente una deduzione pari all'ammontare dell'imposta pagata in Italia.
L'ammontare cosi' dedotto non puo' tuttavia eccedere la quota d'imposta, calcolata prima della deduzione, attribuibile ai redditi provenienti dall'Italia e la predetta deduzione dell'imposta spagnola viene operata sia nei confronti delle imposte generali che degli acconti d'imposta (precomptes).
4. Quando, in conformita' ad una disposizione della Convenzione, i redditi posseduti da un residente di uno Stato contraente sono esentati da imposta in tale Stato, questo Stato puo' nondimeno tener conto, conformemente alla propria legislazione interna, dei redditi esentati ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta dovuta sugli altri redditi di detto residente.
1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Spagna, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Spagna, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
3. Per quanto concerne la Spagna:
Se un residente della Spagna possiede elementi di reddito che, in conformita' alla Convenzione, sono imponibili in Italia, la Spagna accorda sull'imposta gravante sui redditi di detto residente una deduzione pari all'ammontare dell'imposta pagata in Italia.
L'ammontare cosi' dedotto non puo' tuttavia eccedere la quota d'imposta, calcolata prima della deduzione, attribuibile ai redditi provenienti dall'Italia e la predetta deduzione dell'imposta spagnola viene operata sia nei confronti delle imposte generali che degli acconti d'imposta (precomptes).
4. Quando, in conformita' ad una disposizione della Convenzione, i redditi posseduti da un residente di uno Stato contraente sono esentati da imposta in tale Stato, questo Stato puo' nondimeno tener conto, conformemente alla propria legislazione interna, dei redditi esentati ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta dovuta sugli altri redditi di detto residente.